Disattivazione armi da fuoco
Operiamo eseguendo la procedura dettata della nuova normativa, certificata dal Banco Di Prova Nazionale, rispettando il più possibile l’estetica finale dell’arma ma allo stesso tempo bloccando definitivamente tutti i movimenti interni della stessa
Per Costi e Informazioni Tel: 030 861291
Definizione e generalità
Introduzione
Per “disattivazione” si intende l’operazione tecnica mediante la quale un’arma portatile da guerra o comune viene in modo permanente ed irreversibile resa inerte e portata allo stato di mero simulacro anche nelle sue parti essenziali.
L’intervento tecnico di disattivazione deve essere effettuato:
– per le armi da guerra, da soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari ovvero da altri soggetti pubblici contemplati dall’art. 10, comma 5, della legge n. 110/1975, in quanto muniti delle necessarie attrezzature tecniche.
– per le armi comuni dai soggetti gia’ indicati per la disattivazione delle armi da guerra, nonche’ da soggetti muniti di licenza di fabbricazione e riparazione di armi comuni.
Il possessore dell’arma deve comunicare per iscritto alla questura competente che intende attivare la procedura tecnica di “disattivazione”.
La comunicazione deve indicare i dati identificativi e tecnici dell’arma (marca, modello, matricola, lunghezza della canna, calibro), nonché i dati identificativi del soggetto che effettua le operazioni tecniche necessarie. La comunicazione in argomento è assoggettata alle previsioni di cui al successivo punto 3 della presente circolare.
Il soggetto pubblico o privato che effettua la procedura di “disattivazione”, ad operazione ultimata deve rilasciare all’interessato apposita certificazione attestante le operazioni eseguite sull’arma e la loro conformità alle prescrizioni tecniche contenute nella presente circolare.
Tale certificazione dovra’ sempre accompagnare l’arma, anche in caso di cessione. Copia conforme all’originale del certificato deve essere consegnata a cura dell’interessato alla questura competente; in alternativa può essere consegnata apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 contenente l’indicazione del soggetto che ha effettuato l’intervento, le operazioni eseguite sull’arma e la loro conformità alle prescrizioni tecniche contenute nella presente circolare.

FASI DISATTIVAZIONE ELENCATE CON REPORT FOTOGRAFICO DEPOSITATO AL BNP FUCILE DOPPIETTA
FASI DISATTIVAZIONE ELENCATE CON REPORT FOTOGRAFICO DEPOSITATO AL BNP CARABINA
FASI DISATTIVAZIONE ELENCATE CON REPORT FOTOGRAFICO DEPOSITATO AL BNP MOSCHETTO
FASI DISATTIVAZIONE ELENCATE CON REPORT FOTOGRAFICO DEPOSITATO AL BNP REVOLVER
FASI DISATTIVAZIONE ELENCATE CON REPORT FOTOGRAFICO DEPOSITATO AL BNP SOVRAPPOSTO
Esempio d'armi disattivate
